Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 6193 (22/06/1998)


Nel sistema delineato dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 per i servizi pubblici essenziali, quando non sia raggiunto l' accordo fra le parti contrapposte è consentito un intervento della pubblica autorità, restando escluso che il datore di lavoro possa assumere iniziative diverse da quella consistente nel sollecitare tale intervento e volte a contrastare in altro modo - in particolare (come nella specie), mediante il ricorso a lavoratori esterni - gli effetti dell' esercizio dello sciopero, salvo il verificarsi di emergenze improvvise e gravi, in presenza delle quali, per l' astensione dal lavoro, si verrebbe a produrre un pericolo imminente per i diritti dei cittadini, potendo configurarsi in detta ipotesi uno stato di necessità tale da scriminare l' iniziativa datoriale oggettivamente lesiva del diritto di sciopero.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 6193 (22/06/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti