Cass. civile, sez. Lavoro del 1997 numero 5330 (13/06/1997)


L'art. 10 l. n. 887 del 1984 (che prevede, tra l'altro, la non cumulabilità dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) è inteso ad evitare che chi non possa per le proprie condizioni fisiche, espletare alcuna attività lavorativa, riceva un'indennità prevista per coloro che, pur essendo in grado di lavorare, non possono farlo per le difficoltà occupazionali del mercato; il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione riguarda, pertanto, la pensione di inabilità (che ha carattere permanente e presuppone la perdita totale della capacità lavorativa), non anche l'assegno ordinario di invalidità (che è attribuito per un triennio rinnovabile ed è compatibile con l'attività lavorativa), atteso che il titolare dell'assegno di invalidità, al contrario del titolare della pensione di inabilità, ben può collocare le proprie residue capacità lavorative sul mercato del lavoro, e non vi è alcuna regione per escluderlo dal trattamento di disoccupazione quando la sua ricerca di lavoro sia frustrata dalla difficoltà del mercato.

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