Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 6366 (13/07/1996)


La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. è illegittima tanto se compiuta al di fuori del sistema codicistico del risarcimento espresso dagli artt. 1218 e 1223 cod. civ. - in particolare quando essa comporti il risarcimento di un danno non imputabile o non conseguente immediatamente e direttamente all' inadempimento -, quanto se motivata in modo insufficiente e contraddittorio. Ne consegue la censurabilità della liquidazione equitativa del danno derivante da una non corretta (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.) valutazione, da parte del datore di lavoro, di un proprio dipendente in sede di scrutinio per promozione "a scelta", qualora il giudice trascuri di indicare, da un lato, la differenza fra le retribuzioni percette e quelle percipiende in caso di promozione e, dall' altro, il grado di probabilità della promozione in caso di valutazione corretta, quest' ultimo desumibile dalla posizione del lavoratore danneggiato, quanto al "punteggio fisso", rispetto a quella dei colleghi con punteggio pari o inferiore, nonché dalla attribuzione dei punteggi "discrezionali".

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