Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 1793 (07/03/1996)


Il rapporto organico che lega l'amministratore ad una società di capitali, non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, a contenuto dirigenziale, fra il primo e la seconda (salvo il caso dell'amministratore unico della società, attesa l'incompatibilità fra l'autonomia che lo caratterizza e la subordinazione) considerata la natura parzialmente imprenditoriale dell'attività del normale dirigente, quale alter ego dell'imprenditore, e l'irrilevanza della eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale nei confronti della società, requisito non necessario per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza di tale rapporto in concreto va stabilita dal giudice di merito, accertando l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico, in posizione di subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate, restando comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia d'ostacolo la mera qualità di legale rappresentante della società, come presidente della stessa.

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