Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 6601 (12/06/1995)


La malattia o le malattie del lavoratore non giustificano il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto ove l' infermità abbia avuto causa, in tutto o in parte, nella nocività insita nella modalità di esercizio delle mansioni o comunque esistente nell' ambiente di lavoro, della quale il datore di lavoro sia responsabile per aver omesso le misure atte a prevenirla o ad eliminare l' incidenza, in adempimento dell' obbligo di protezione ed eventualmente anche delle specifiche norme in legge connesse alla concretizzazione di esso, incombendo peraltro al lavoratore di dare la prova del collegamento causale fra la malattia che ha determinato l' assenza ed il carattere morbigeno delle mansioni espletata.

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