Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 145 (05/01/1995)


La corresponsione, da parte dell' I.N.P.S., dell' indennità di disoccupazione nel solo importo base, privo cioè dell' adeguamento monetario dovuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile 1988 n. 497, che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 13 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30 convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell' indennità ordinaria di disoccupazione ivi indicato, costituisce un adempimento parziale, inidoneo ad estinguere l' obbligazione; l' eventuale accettazione di tale importo da parte del lavoratore non può configurare rinuncia all' ulteriore componente costituita dalla rivalutazione monetaria, atteso che, a norma dell' art. 1181 cod. civ., il creditore può sempre accettare un pagamento parziale senza pregiudizio della richiesta del residuo.

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