Cass. civile, sez. Lavoro del 1994 numero 10278 (01/12/1994)


Nei concorsi interni il bando integra, di regola, una promessa al pubblico che ha per oggetto una modificazione del rapporto di lavoro in favore dei dipendenti che verranno a trovarsi nella situazione definita dall' esito della selezione, e che, a partire dal momento in cui essa è stata resa pubblica, vincola il datore di lavoro promittente al compimento delle operazioni di selezione nei confronti di chi, in possesso dei requisiti previsti per l' ammissione, abbia manifestato con la domanda la volontà di partecipare al concorso. Ne consegue che la domanda del dipendente non costituisce accettazione di una proposta, ma è invece un atto, disciplinato dal bando quanto alla forma ed alle modalità di presentazione, che determina l' obbligo del promittente di comprendere il richiedente tra i dipendenti in relazione ai quali effettuare dette operazioni; pertanto il carattere recettizio della domanda, se comporta che il suddetto effetto vincolante si produce con la conoscenza di essa da parte del destinatario, non implica che a tale momento debba essere necessariamente riferito il termine di presentazione della stessa fissato dal promittente come requisito di efficacia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva individuato il momento della presentazione della domanda nella data di spedizione a mezzo posta anziché in quella di ricezione, rinviando all' uso comune ed alle disposizioni vigenti per gli enti pubblici).

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