Cass. civile, sez. Lavoro del 1993 numero 2605 (04/03/1993)


L'applicabilità dell'art. 2055 c.c. al concorso di responsabilità contrattuale del datore di lavoro con quella aquiliana di terzi per danno biologico subito dal lavoratore nell'esercizio delle mansioni affidategli comporta un'obbligazione solidale in funzione di garanzia del credito del danneggiato.Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate.La norma dell'art. 2055, comma 1, c.c., stabilendo la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso, mira non ad alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno ma a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire tutti pro quota; essa, pertanto, non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile, che, in linea con il divieto dell'arricchimento senza giusta causa, è limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno effettivamente subito, non essendo ammessa una riduzione o una duplicazione (sia pure parziale) del risarcimento del medesimo danno al di fuori, rispettivamente, dell'ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato (art. 1227, comma 1, c.c.) e dell'ipotesi dell'esistenza di una norma speciale che, in deroga ai principi generali, ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1993 numero 2605 (04/03/1993)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti