Cass. civile, sez. Lavoro del 1993 numero 1906 (16/02/1993)


La partecipazione di una società di capitali, in qualità di accomandante, ad una società in accomandita semplice, comportando la violazione di norme inderogabili (concernenti l'amministrazione ed i bilanci della società di capitali) è nulla per violazione di norme imperative, restando peraltro tale nullità limitata, ai sensi dell'art. 1420 cod. civ., alla partecipazione della società di capitali come accomandante, ove la stessa partecipazione non debba considerarsi essenziale; mentre la configurabilità - in virtù della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., del contratto sociale nullo di un rapporto di lavoro subordinato fra società di capitali accomandante e persona fisica accomandataria è esclusa ove tale rapporto di lavoro risulti non solo non considerato ma addirittura escluso dalla comune volontà delle parti, con l'ulteriore conseguenza che alle prestazioni dell'accomandatario, costituenti oggetto dell'obbligo di conferimento, non è applicabile l'art. 2126 cod. civ. (relativo alla improduttività di effetti della nullità o dell'annullamento del contratto di lavoro per il periodo in cui questo ha avuto esecuzione).

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