Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 2057 (14/03/1990)


Il bando di concorso indetto per l' assunzione, in regime privatistico, di personale, all' esito di determinate procedure selettive costituisce un' offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto stesso. Pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l' obbligo di risarcire il danno, senza che, ai fini della imputabilità dell' inadempimento stesso, possano assumere rilevanza gli stati soggettivi della buona fede o del convincimento di non essere tenuto all' assunzione.In caso di nullità di una clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative, il riconoscimento della sua liceità ad opera della parte, espresso con la preventiva accettazione dell' intero contenuto negoziale, è giuridicamente irrilevante perché l' oggetto è indisponibili e non rimane influenzato dalle opinioni che i soggetti interessati possano aver avuto o manifestato in ordine ad esso.

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