Cass. civile, sez. Lavoro del 1989 numero 1071 (27/02/1989)


L'ammissione dell'utilizzabilità, in tema di recesso dal contratto di agenzia, del concetto di giusta causa, dettato dall'art. 2119 cod. civ. in tema di scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, non implica che il fatto imputabile all'agente e preclusivo del diritto del medesimo all'indennità suppletiva di clientela (art. 11 dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale) debba risolversi in un comportamento tale da integrare giusta causa ai sensi del citato art. 2119 - potendo esso invece essere costituito da un comportamento di minore entità riferibile all'agente sul piano della sola causalita materiale, indipendentemente dall'esistenza e dall'intensità dell'elemento psicologico - nè comporta che il preponente, il quale receda dal contratto di agenzia, debba, al fine di escludere il diritto dell'agente alla detta indennità suppletiva, far riferimento, fin dal momento della comunicazione della risoluzione del rapporto, a specifici fatti idonei ad escludere tale diritto, essendo invece sufficiente che essi, in caso di controversia, siano dedotti e correlativamente accertati dal giudice, la cui valutazione, se sostenuta da corretta motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

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