Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 5106 (11/06/1987)


La ricognizione del debito, prevista dall' art. 1988 cod. civ. costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l' effetto della inversione dell' onere della prova in ordine all' esistenza del sottostante rapporto debitorio. La presunzione iuris tantum - che riguarda la sola causa debendi e non anche i presupposti costitutivi del negozio ricognitivo (i quali vanno viceversa compiutamente dimostrati da chi lo deduce in giudizio) - non può essere pertanto invocata da colui che, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario.

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