Cass. civile, sez. Lavoro del 1983 numero 4626 (08/07/1983)


La funzione dell' "equità" richiamata dall' art. 1374 cod. civ. - in forza del quale "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l' equità" - è puramente suppletiva, nel senso che colma le lacune non coperte dagli usi o da altre legittime fonti, ma non è un canone interpretativo del contratto già completo in tutti i suoi elementi.

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