Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 755 (08/02/1982)


Il sistema del concorso, adottato dall' ente pubblico economico, cui sono applicabili le norme del quinto libro del codice civile anche per la costituzione del rapporto di lavoro (art.. 2093 cod. civ.), per l' assunzione del personale, presuppone l' avvenuto esaurimento della attività organizzatoria esplicantesi mediante provvedimenti generali ed astratti, e non dà luogo all' esercizio di una discrezionalità amministrativa, ma solo ad un' attività valutativa tecnica, che in quanto di natura privatistica e caratterizzata dall' attribuzione alle parti di situazioni attive e passive pariteticamente contrapposte, è sindacabile, in sede giudiziale, per quanto concerne l' osservanza dei meccanismi procedimentali precostituiti e, in ogni caso, del principio generale di correttezza di cui all' art.. 1175 cod. civ., a prescindere dalla questione dell' inquadrabilità del meccanismo concorsuale nella fattispecie dell' offerta o della promessa al pubblico, e con la debita estensione all' accertamento dei requisiti di ammissione al concorso dell' assolvimento degli oneri e condizioni posti a carico dell' aspirante, del rispetto dei criteri prefissati per la classificazione dei concorrenti in una graduatoria di merito, e della liceità dei comportamenti di deroga, in fase di assunzione o di promozione, all' attuata selezione.

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