Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 4333 (30/07/1982)


L' art.. 2120 cod. civ., disponendo che l' indennità di anzianità è dovuta in un ammontare "proporzionale agli anni di servizio", stabilito "in base all' ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro", non pone vincoli per la concreta determinazione - mediante contratti collettivi, formazione di usi o ricorso a criteri di equità - dei parametri, anche diversificati nell' ambito di uno stesso rapporto (cosiddetta liquidazione a scaglioni), secondo cui, in funzione della durata di questo, l' emolumento va calcolato. Pertanto, la determinazione convenzionale, ai fini del calcolo della indennità di fine rapporto, di un' anzianità già maturata non si pone, di per sé, in contrasto con la norma citata, ma può solo comportare una rinuncia parziale, non affetta da nullità assoluta bensì soggetta al regime d' impugnazione previsto dallo art.. 2113 cod. civ. (siccome concernente non un diritto futuro o in fieri ma una situazione già in atto, anche se destinata a produrre i suoi effetti nel futuro), ove la misura convenzionale sia inferiore a quella reale o comunque si traduca in una potenziale riduzione dell' indennità che corrisponderebbe, in mancanza dell' accordo, al periodo cui questo si riferisce.

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