Cass. civile, sez. Lavoro del 1977 numero 3795 (19/08/1977)


Il minore infradiciottenne, pur avendo la capacità di esser parte in un rapporto di lavoro, non ha la capacità di agire e quindi la riscossione del salario, il rilascio delle quietanze e qualunque altra manifestazione di volontà o di scienza, che importi disposizione di diritti, possono essere effettuate solo dal suo rappresentante legale. (Nella specie un minore degli anni diciotto aveva rilasciato quietanze di pagamento, ammettendo anche circostanze di fatto a lui sfavorevoli. I giudici del merito avevano ritenuto valide tali dichiarazioni di scienza; la cs, invece, ravvisando in esse un contenuto confessorio, ha affermato il principio di cui in massima).

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