Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 8048 (26/03/2025)



In materia di società in accomandita semplice, il socio accomandante assume la Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod.civ., solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere atti di gestione aventi influenza decisiva o rilevante sull'amministrazione della stessa. Non costituisce ingerenza nell'amministrazione, comportante l'assunzione di Responsabilità illimitata, il riconoscimento di un debito della società o l'impegno a ripianare le perdite di questa, quando tali atti non implicano una scelta propria del titolare della impresa.

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