Cass. civile, sez. III del 2017 numero 11767 (12/05/2017)




L’accertamento dell’identità personale tra le parti da parte del notaio deve formare oggetto di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell’attestazione secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, di tale che l’esibizione di una carta d’identità o di altro documento equipollente può non risultare da sola sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica. Ne consegue che il notaio, la cui condotta non si è conformata al modello di diligenza imposta dalla norma, è sempre responsabile e tenuto a risarcire gli eventuali danni nel caso in cui nell’atto di mutuo le generalità del contraente siano inesatte: e ciò anche se a comunicarle fu la banca.

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