Cass. civile, sez. III del 2014 numero 22352 (22/10/2014)



In tema di locazione di immobili, la valutazione relativa alla configurabilità o meno del danno da ritardato rilascio di immobile va e effettuata, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza di una favorevole occasione di vendere o di locare l'immobile, con valutazione prognostica ex ante in cui si consideri se, in mancanza del ritardo nella riconsegna, il proprietario avrebbe potuto secondo la regolarità causale concludere l’affare.

In tema di locazione di immobili, ai fini della corretta formulazione del giudizio volto all’accertamento del nesso di causalità tra ritardo e perdita dell’occasione vantaggiosa, esso deve essere strutturato come giudizio prognostico con valutazione ex ante, ovvero occorre chiedersi, ponendosi nella situazione del locatore ovvero utilizzando gli elementi di conoscenza a sua disposizione nel momento di compiere la scelta, se, qualora il fatto dannoso, nel caso di specie, il ritardo nell’adempimento della obbligazione di rilascio, non si fosse verificato, avrebbe l’attore potuto evitare il danno, consistente nella perdita di una più favorevole occasione di vendita. In caso di risposta affermativa il danno da ritardo nell’inadempimento sussiste (ed è da quantificarsi nel corso del giudizio di merito) ed è imputabile al comportamento del conduttore.

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