Cass. civile, sez. III del 2013 numero 907 (16/01/2013)




L’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del ‘’neminem laedere’’, è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al trabocchetto o insidia stradale. La norma di riferimento rimane l’art. 2043 c.c. e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2013 numero 907 (16/01/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti