Cass. civile, sez. III del 2010 numero 2847 (09/02/2010)




La mancata acquisizione del consenso informato determina la responsabilità del medico per le conseguenze negative dell'intervento, anche non dovute a colpa professionale del medico, ma comunque non anomale in relazione allo sviluppo del processo causale, e situate oltre un certo livello minimo di tollerabilità e ciò sempre allorquando la condotta omessa (e cioè l'informazione) avrebbe evitato l'evento.

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