Cass. civile, sez. III del 2010 numero 25123 (13/12/2010)




In caso di cessione di quota di società in nome collettivo, qualora il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota stessa dell’inesistenza di debiti sociali, lo stesso risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti del creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti la quota, i quali, pertanto, una volta adempiute tali obbligazioni non hanno titolo a essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.

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