Cass. civile, sez. III del 2005 numero 12327 (10/06/2005)


Secondo l'art. 1246 c.c. la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi nella norma medesima elencati. Tale disposizione sancisce la regola per la quale ai fini della compensazione non è necessaria l'identità o l'affinità dei titoli dei reciproci rapporti obbligatori, affermando quindi la compensabilità delle obbligazioni ancorché derivanti da fonti distinte; ma con ciò non esclude che la compensazione possa operare fra obbligazioni scaturenti da un unico contratto o, più in generale, da un'unica fonte negoziale o da un unico evento. Quando le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica avendo carattere autonomo, non c'è ragione per escludere la fattispecie dall'area della compensazione in senso tecnico.La compensazione giudiziale non costituisce un istituto a sé, separato e distinto dalla compensazione legale. Essa è una species dell'unico istituto della compensazione, che si attua quando il giudice accerta nel corso del processo il verificarsi di un presupposto legale che mancava,la liquidità, con la conseguenza che l'effetto estintivo si perfeziona non con la coesistenza dei debiti ma con l'accertamento giudiziale. Il che, però, non costituisce ostacolo a rendere operativa la compensazione giudiziale anche nel fallimento se, come hanno ritenuto le S.U. n. 775/1999, elemento rilevante per la compensazione medesima con la procedura concorsuale è il fatto che le radici causali delle obbligazioni contrapposte si siano determinate prima delle dichiarazioni di fallimento mentre gli effetti della compensazione, cioè l'estinzione delle obbligazioni, si possono verificare dopo tale dichiarazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2005 numero 12327 (10/06/2005)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti