Cass. civile, sez. III del 2004 numero 771 (20/01/2004)


L'atto di costituzione in mora del debitore è atto giuridico in senso stretto, che non può essere ricompreso tra gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale di cui all'art. 1324 c.c., riferibile ai soli negozi giuridici unilaterali. Conseguentemente, sono ad esso inapplicabili le norme che disciplinano i contratti, tra le quali la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c.

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