Cass. civile, sez. III del 2004 numero 4400 (04/03/2004)


Le obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato considerato, ma non al suo conseguimento. Deriva, da quanto precede, pertanto, che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale, fissato dall'articolo 1176, comma 2, del Cc, parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. In tanto, pertanto, il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità. L'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente; l'inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione, che costituisce pur sempre obbligazione di mezzi e non di risultato, - e la conseguente responsabilità dell'ente ove questi presti la propria opera - deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale; ne consegue che è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.

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