Cass. civile, sez. III del 2004 numero 10815 (08/06/2004)


Il requisito dello stato di bisogno richiesto dall'articolo 1448 del Cc, che costituisce uno degli elementi per l'ammissibìlità dell'azione generale di rescissione, ancorché non debba intendersi come stato di povertà o comunque identificarsi come ricorrenza, anche se contingente, di una situazione di difficoltà economica riflettentesi non solo su quella psicologica del contraente in modo da indurlo a una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio, sì da determinare, in rapporto di causa a effetto, una situazione di lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione tra la prestazione e quella ottenuta.

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