Cass. civile, sez. III del 2003 numero 4842 (29/03/2003)


Il diritto di prelazione agraria non spetta ai soggetti indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 590/1965, nonché a quelli di cui all'articolo 7, comma2, della legge 817/1971, rispetto ai terreni che in base al piano regolatore o al piano di fabbricazione o ad altro strumento urbanistico, anche se non ancora approvato, abbiano una destinazione che, seppure non edificatoria, sia comunque da considerare "urbana" in contrapposizione ad "agricola", per cui deve escludersi il diritto di prelazione con riferimento ad aree che lo strumento urbanistico, ancorchè non destini all'edificazione, riservi a spazi pubblici.In materia di prelazione agraria, le condizioni per l' esercizio della facoltà di riscatto, compresa la necessaria destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà, con il compimento dell' atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, ovvero viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto comunicata dal retraente al ritrattato, senza che spieghino alcuna influenza nè gli strumenti urbanistici adottati in epoca successiva, nè, eventualmente, la circostanza che un certo strumento, già operativo al momento in cui è esercitato il riscatto, abbia, per qualsiasi motivo, perso in epoca successiva la sua efficacia, con conseguente attribuzione al fondo di una nuova dichiarazione urbanistica.

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