Cass. civile, sez. III del 1999 numero 915 (03/02/1999)


In materia di immissioni rumorose, la circostanza che tali immissioni siano di livello inferiore a quello minimo previsto dai regolamenti locali non esclude l'applicabilità dell'art. 844 c.c. o delle altre norme poste a tutela della salute, ove in concreto sia accertata la nocività delle suddette immissioni per la salute dell'individuo.I regolamenti limitativi delle attività rumorose essendo rivolti alla tutela della quiete pubblica, riguardano soltanto i rapporti fra l'esercente di una delle suddette attività e la collettività in cui esso opera, creando a carico del primo precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza. Tali disposizioni, però, non escludono l'applicabilità nè dell'art. 844 c.c., nè degli altri principi che tutelano la salute nei rapporti interprivati che richiedono l'accertamento caso per caso della tollerabilità o meno delle immissioni di rumori e della loro concreta lesività per il riposo e la quiete di ogni soggetto interessato.La tutela della salute rileva come "norma di ordine pubblico", la cui violazione, anche ai sensi dell'art. 1229 comma 2 c.c., espone l'obbligato (anche "ex contractu") al risarcimento, nonostante qualsiasi patto preventivo di esclusione o di limitazione della responsabilità.Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato quand'anche tali condizioni fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1999 numero 915 (03/02/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti