Cass. civile, sez. III del 1997 numero 5706 (26/06/1997)


Il conduttore risponde quale custode a norma dell'art. 2051 c.c. dei danni che l'incendio sviluppatosi nell'immobile locatogli abbia cagionato a terzi (compreso in essi il locatore, se danneggiato in altra sua cosa o nella persona) e si libera da tale responsabilità solo dando la prova del fortuito, che può anche consistere nella dimostrazione che il fattore determinante l'insorgere dell'incendio ha avuto origine in parti, strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità del conduttore ed estranei quindi alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1997 numero 5706 (26/06/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti