Cass. civile, sez. III del 1996 numero 9835 (11/11/1996)


Poiché il danno biologico è indispensabile dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulla capacità di produrre reddito, la sua determinazione, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante l' individuazione del valore umano perduto, attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa dei parametri in linea di principio uniformi per la generalità delle persone. Conseguentemente, è inidoneo alla determinazione del danno biologico il criterio indicato dall' art. 4 comma terzo, D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale), che si riferisce alla diminuzione della capacità di produzione del reddito personale, estraneo all' essenza del danno predetto.

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