Cass. civile, sez. III del 1996 numero 8818 (09/10/1996)


In materia di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, nell'ipotesi in cui la cosa, oggetto di un contratto preliminare di compravendita, sia stata consegnata al promittente acquirente prima della stipulazione del contratto definitivo, la qualità di custode ai fini dell'individuazione del responsabile del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. spetterà esclusivamente a quest'ultimo ogni qual volta la consegna è avvenuta in esecuzione anticipata dell'obbligazione del venditore di cui all'art. 1476 c.c.; mentre il dovere di custodia continuerà a far capo al proprietario, ed a lui soltanto, se la consegna non ha avuto il carattere della definitività, ovvero se è stata effettuata per consentire la soddisfazione di esigenze particolari e temporanee del promittente acquirente, non essendosi consumato l'obbligo della consegna nascente dal contratto definitivo di compravendita.

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