Cass. civile, sez. III del 1996 numero 4671 (21/05/1996)


La liquidazione del danno morale compiuta dal giudice del merito, pur costituendo un giudizio eminentemente equitativo, può essere sindacata in cassazione allorché la somma liquidata sia palesemente non corrispondente alla natura ed all'entità del danno.È risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. il danno ingiusto consistente nell'impossibilità di ristabilire rapporti sessuali con il coniuge per effetto delle gravi menomazioni subite da questi a seguito del coinvolgimento in un sinistro.Qualora l'altrui illecito cagioni ad un soggetto lesioni personali, anche devastanti, è da escludere che i parenti del danneggiato acquistino un diritto al risarcimento del proprio danno morale, il cui titolare è unicamente il soggetto titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, ovvero il soggetto leso.L'impossibilità di avere rapporti sessuali col proprio coniuge, conseguente alle lesioni da quest'ultimo subite a causa dell'altrui illecito, costituisce compressione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, la cui lesione fa sorgere l'obbligo del risarcimento non ex art. 2059 c.c., ma ex art. 2043 c.c.La norma di cui all'art. 2043 c.c., ponendo il principio della risarcibilità del danno ingiusto, senza alcun riferimento alla natura patrimoniale dello stesso, stabilisce in via immediata la risarcibilità del complessivo "valore" della persona, nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva, e, quindi, della lesione di diritti primari, in quanto inerenti alla persona umana. Tra questi ultimi va compreso il diritto di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro, avente quale contenuto un aspetto dello svolgimento della persona di ciascun coniuge nell'ambito della famiglia, che è, pertanto, risarcibile in base al precetto di cui all'art. 2043 c.c. e non a quello di cui all'art. 2059 dello stesso codice.La valutazione del danno morale sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed è, pertanto, di natura essenzialmente equitativa; tuttavia, il giudice di merito, al cui prudente criterio essa è rimessa, deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se reiterato nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, così che non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento. Ne consegue che è censurabile l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito ogni volta che la liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno dallo stesso giudice accertate. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che, dopo avere evidenziato le enormi sofferenze subite dal danneggiato in conseguenza del fatto-reato, destinate a protrarsi nel tempo con continuità, nonché il suo patema d'animo di incommensurabile entità, per aver perso la funzione deambulatoria e procreativa ed essere affetto da sindrome depressivo-ansiosa, aveva ritenuto congrua una liquidazione del danno morale nella misura di lire cinque milioni).

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