Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9101 (29/08/1995)


La dichiarazione del debitore solidale di volere profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 comma primo cod. civ. non è soggetta al alcuna forma particolare e può essere fatta anche in corso di giudizio dal procuratore "ad litem".

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