Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9099 (29/08/1995)


L'art. 10 della legge 17-2-1992, n. 154, che ha modificato gli art. 1938 e 1956 del Codice civile, rendendo obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per il quale viene prestata la garanzia ed invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non ha funzione di interpretazione autentica delle norme codicistiche e non ha, quindi effetto retroattivo, come, del resto, é espressamente precisato dall'art. 11 della medesima legge. Ne consegue che anche dopo l'entrata in vigore della predetta legge la fideiussione cosiddetta omnibus anteriormente prestata, il cui oggetto, alla stregua della normativa precedente, deve considerarsi determinato o determinabile per relationem sulla base di atti di normale esercizio attività della banca a favore del debitore principale, conserva la sua validità anche quando la relativa esposizione debitoria sia stata discrezionalmente aumentata dalla banca, in via definitiva o temporanea, restando escluse dalla garanzia solo le operazioni contrarie ai principi di correttezza e buona fede.

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