Cass. civile, sez. III del 1995 numero 10153 (26/09/1995)
La imputabilità del fatto dannoso a più persone, che abbiano autonomamente concorso a causarlo con attività soggettivamente distinte, dà origine, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ad obbligazioni solidali, cioè a distinti rapporti sostanziali e a rapporti processuali tra loro scindibili, anche se originariamente uniti in un solo processo: conseguentemente, non è precluso in ciascuno di essi al giudice un autonomo accertamento dei fatti, anche se da questo può derivare una contraddizione logica tra giudicati.