Cass. civile, sez. III del 1994 numero 5663 (10/06/1994)


In tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa, di organizzazione e di controllo dei maestri, deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria, il quale coadiuva l'attività del provveditore agli studi, senza che in contrario possa addursi - a seguito dell'avvenuta abrogazione (per effetto dell'art. 12 della l. 24 settembre 1971 n. 820) dell'art. 329 del regolamento approvato con r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, sul potere del direttore di nominare supplenti, e dell'entrata in vigore del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 3, sul trasferimento alle regioni di competenze amministrative già proprie di organi centrali e periferici operanti nel settore scolastico (disciplinate, dalla reg. Lombardia con la l. 6 giugno 1972 n. 13), nonché dell'art. 9 del d.l. 17 gennaio 1977 n. 2, sulla sospensione dell'assunzione di personale una - colpa del direttore consistente nel non avere provveduto a disporre supplenze idonee a fronteggiare le necessità della scuola.

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