Cass. civile, sez. III del 1993 numero 11087 (10/11/1993)


Con riguardo all'illecito civile si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sí da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento dello stesso soggetto danneggiato che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare, e, se possibile, a neutralizzare le conseguenze di quell'illecito, tal che lo stesso illecito resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive o reattive a quella situazione (sempre che‚ rispetto ad essa coerenti ed adeguate).

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