Cass. civile, sez. III del 1991 numero 8668 (09/08/1991)


La responsabilità del committente per fatto proprio dell'ausiliario di cui all'art. 2049 c.c. sussiste non solo in presenza di un rapporto contrattuale, ma anche in presenza di un rapporto effettuale che leghi due soggetti, dei quali l'uno esplichi, in posizione di subordinazione, una attività per conto dell'altro, il quale conservi un potere di direzione e di sorveglianza sulla condotta del primo. Pertanto va considerato committente ai fini previsti dall'art. 2049 c.c. anche chi si avvalga, nella esecuzione di un determinato lavoro, dell'attività lavorativa di persona che, seppure nominalmente figurante alle dipendenze di altri, debba peraltro rispondere verso di lui (o verso entrambi) del proprio operato, senza che sia necessario accertare (e qualificare) la natura del rapporto intercorrente tra l'effettivo committente ed il datore di lavoro solo nominale dell'ausiliario.

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