Cass. civile, sez. III del 1991 numero 7413 (05/07/1991)


Il debitore solidale rimasto estraneo alla transazione non può profittare a norma dell'art. 1304 cod. civ. della stessa, ove conclusa dal creditore non riguardi l'intero debito solidale bensì sia limitata alla quota interna del debitore che l'abbia stipulata, con la conseguenza di restare destinata a produrre solo la riduzione dell'intero debito per l'importo corrispondente alla quota transatta, senza interferenza di sorta sulla quota interna degli altri condebitori solidali.

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