Cass. civile, sez. III del 1991 numero 13573 (17/12/1991)


I criteri dettati dall' art. 2704 cod. civ. con riferimento alle prove documentali non possono essere applicati per la risoluzione dei conflitti affidati a norme specifiche, quali quelle sulla trascrizione, a norma delle quali il conflitto tra due successivi acquirenti dello stesso immobile va risolto con il criterio posto dall' art. 2644 cod. civ., secondo il quale il primo acquirente in base ad un atto di vendita, che non sia stato trascritto, non può opporre tale atto, pur intrinsecamente valido, a colui che abbia acquistato successivamente lo stesso immobile dal medesimo venditore con un atto di vendita debitamente trascritto. Tale effetto della trascrizione non viene meno neppure nel caso in cui il successivo acquirente sia stato a conoscenza della vendita anteriore non trascritta, in relazione al quale, ferma la preferenza da darsi, ai sensi dell' art. 2644 cod. civ., alla vendita trascritta, il precedente acquirente, se ricorrono i presupposti di cui all' art. 2043 cod. civ., può solo proporre contro il successivo acquirente domanda di risarcimento del danno.

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