Cass. civile, sez. III del 1991 numero 12960 (03/12/1991)


Il rapporto organico in forza del quale la P.A. è obbligata a rispondere dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti può ritenersi interrotto soltanto quando il comportamento dell' agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell' ufficio o del servizio al quale è addetto, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di necessaria occasionalità tra le incombenze affidategli e l' attività produttiva del danno; per accertare il predetto nesso e la conseguente riferibilità all' amministrazione dell' evento dannoso, deve aversi riguardo allo scopo ultimo che il dipendente deve raggiungere per cui l' abuso di potere commesso nel corso delle operazioni tendenti a quel fine non esclude il collegamento di necessaria occasionalità con le attribuzioni istituzionali del dipendente quando, quale che sia il motivo che lo ha determinato, risulti strumentale rispetto alla attività d' ufficio o di servizio.

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