Cass. civile, sez. III del 1991 numero 12168 (14/11/1991)


Il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell' organo rappresentativo (nella specie, amministratore delegato di una società per azioni) nella società di capitali, risultanti dallo statuto o dall' atto costitutivo o stabilite dal consiglio di amministrazione, perché attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l' organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, come è dimostrato dagli artt. 2384 e 2384 bis del codice civile, per i quali l' estraneità all' oggetto sociale degli atti compiuti non è opponibile ai terzi in buona fede e le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall' atto costitutivo o dalla statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della societa.

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