Cass. civile, sez. III del 1991 numero 10599 (09/10/1991)


La locazione comporta il passaggio al conduttore della custodia dell'immobile locato, con la conseguenza che la responsabilità per i danni derivati da tale immobile, a norma dell'art. 2051 c.c. è di regola ipotizzabile a carico del solo conduttore. Tuttavia anche il locatore può diventare responsabile degli stessi danni, in concorso con il conduttore qualora avvertito dal conduttore o comunque consapevole della necessità di riparazioni eccedenti la piccola manutenzione, abbia trascurato di provvedervi.

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