Cass. civile, sez. III del 1990 numero 2226 (17/03/1990)


L'obbligazione risarcitoria dei soggetti che hanno concorso alla produzione del danno ha carattere solidale e non integra nel processo un'ipotesi di litisconsorzio necessario.Il risarcimento dei danni da fatto illecito non ha contenuto ed estensione diversa o più ampia di quello dovuto per l'inadempimento contrattuale, salvo in ordine alla prevedibilità del danno, la quale ha rilevanza solo per i danni da inadempimento. Di conseguenza in entrambi i casi soltanto quando il danno da risarcire si riferisca a cosa diversa dal danaro il dovuto risarcimento sostanzia un debito di valore, mentre, allorché il danno consiste nella perdita di una somma di danaro, il debito di risarcimento è e rimane debito di valuta, soggetto al principio nominalistico e alla regolamentazione dell'art. 1224 c.c. Ne discende che in quest'ultimo caso la svalutazione monetaria sopravvenuta non può costituire titolo autonomo di danni, salva la possibilità per il creditore di allegare e dimostrare di aver risentito un concreto, maggior pregiudizio derivante dalla variazione del potere di acquisto della moneta.

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