Cass. civile, sez. III del 1987 numero 8939 (01/12/1987)


In ipotesi di società per azioni che, contrariamente al dichiarato scopo sociale di natura imprenditoriale (nella specie acquisto, vendita, gestione, costruzione e miglioramento di beni immobili), dopo la sua costituzione e la registrazione, non abbia in concreto esercitato un'attività imprenditoriale bensì limitato l'attività all'acquisto di un fondo rustico ed alla concessione di esso in affitto a coltivatore diretto, deve ritenersi che il negozio costitutivo della società sia simulato, e dissimuli, fra gli apparenti soci, una reale situazione di comproprieta del fondo, di cui i titoli azionari rappresentano solo le quote di appartenenza. Ne consegue, che ove avvenga la cessione a terzi, mediante atto scritto o dietro corrispettivo, dell'intero pacchetto azionario di tale società, si è in presenza di un trasferimento a titolo oneroso del fondo rustico concesso in affitto e deve riconoscersi all'affittuario coltivatore diretto il diritto di prelazione - ed il succedaneo diritto di riscatto - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965.

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