Cass. civile, sez. III del 1986 numero 6607 (11/11/1986)


Il comportamento doloso o colposo del terzo che cagiona ad una persona coniugata l' impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo, sopprimendolo, del diritto dell' altro coniuge a tali rapporti, che quale diritto-dovere reciproco è inerente alla persona ed insieme agli altri diritti- doveri reciproci ne struttura il rapporto di coniuge. La soppressione di tale diritto, menomando la persona del coniuge nel suo modo di essere e nel suo svolgimento nella famiglia, comporta un danno che senza essere né patrimoniale (art.. 2056 cod. civ. in relazione all' art.. 1223 dello stesso codice) né non patrimoniale (art.. 2059 cod. civ. in relazione all' art.. 185 cod. pen.), rientra comunque nella previsione dell' art.. 2043 cod. civ. ed è di per sé risarcibile, quale modo di riparazione della lesione di quel diritto della persona.

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