Cass. civile, sez. III del 1983 numero 2745 (21/04/1983)


Anche al fine dell'applicabilità delle pene disciplinari di cui all'art. 138 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, sull'ordinamento notarile, il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, di cui all'art. 28, n. 1, del citato ordinamento, si riferisce non solo agli atti singolarmente e specificamente vietati, ma a tutti quelli comunque contrari a norma cogente, per ragioni formali e sostanziali, sì da risultare affetti da inesistenza, nullità od annullabilità. Fra i predetti atti, pertanto, deve includersi l'accettazione da parte dei genitori di un'eredità devoluta al minore, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, atteso che gli artt. 320, terzo comma, e 322 cod. civ., nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, impongono inderogabilmente detta autorizzazione, sancendo, in difetto, l'annullabilità dell'accettazione.Il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro configura presupposto indefettibile per la costituzione di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata (quale che sia il modo della costituzione, simultaneo o successivo), e non mero requisito per la sua omologazione, alla stregua del disposto degli artt. 2329, n. 2, e 2475 cod. civ. Ne consegue che il notaio, il quale riceva l'atto costitutivo di dette società, in mancanza di quel preventivo versamento, incorre in violazione dell'art. 28, n. 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento notarile, ed è soggetto alle pene disciplinari previste dall'art. 138 della legge medesima.

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