Cass. civile, sez. III del 1983 numero 2619 (14/04/1983)


Il regime della responsabilità stabilito dall'art. 2051 c.c. presuppone che sia stata direttamente la cosa in custodia a cagionare l'evento dannoso, nel senso che questo sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa stessa ovvero dall'insorgere in essa di un agente dannoso ancorché provocato da elementi provenienti dall'esterno, che - al di fuori del mero collegamento spaziale - si inserisca nella struttura della cosa stessa in modo da alternare la natura e il comportamento, sì da provocarne un'intrinseca attitudine lesiva. Per l'individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, non basta far riferimento al principio del "neminem laedere" sancito dall'art. 2043 c.c., ma è necessaria una forma di legge che lo prevede specificamente ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui; situazione che non è configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale all'insorgere di quella situazione. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la responsabilità di una banca per i danni alla persona subiti da un cliente percosso da alcuni malviventi durante una rapina sia sotto la norma dell'art. 2051 c.c. sia sotto quella, più generale, dell'art. 2043 c.c.).Per l'individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento l'inosservanza del quale ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., " equivale a cagionarlo " - non basta far riferimento al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c. ma è necessaria una norma di legge che lo preveda specificamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui. Situazione che, seppure ravvisabile nelle condizioni di pericolosità per il diritto assoluto del terzo derivate da una precedente attività lecita del soggetto, cui si rimprovera di non essersi poi attivato per impedire che quella pericolosità si traducesse in una concreta lesione, non è invece configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale all'insorgere di quella situazione. (Nella specie, sulla scorta del principio che precede, la Suprema Corte ha reputato esatta la decisione del giudice del merito il quale aveva escluso qualsiasi responsabilità di una banca per i danni alla persona subiti da un cliente che, nei locali di essa, era stato violentemente percosso da alcuni malviventi, ivi introdottosi per effettuare una rapina).La banca non è responsabile dei danni subiti dai clienti nel corso di una rapina poiché, per aversi colpa omissiva è necessario che esista un preciso obbligo giuridico di attivarsi per impedire l'evento dannoso, obbligo giuridico che non sorge dal principio generale del "neminem laedere" sancito dall'art. 2043 del c.c.

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