Cass. civile, sez. III del 1983 numero 246 (13/01/1983)


Il diritto di riscatto ex art. 732 cod. civ. è attribuito singolarmente a ciascun coerede, sicché il rapporto processuale conseguente all'esercizio di tale diritto si instaura esclusivamente tra il riscattante ed il terzo acquirente e lo accoglimento della domanda importa l'acquisto della quota o parte di quota alienata solo in favore del coerede riscattante, onde non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.

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