Cass. civile, sez. III del 1982 numero 365 (15/01/1982)


In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, l'efficacia esimente del fatto del terzo, pur non richiedendo, l'individuazione di quest'ultimo, postula pur sempre da parte del custode la prova della forza causale determinante ed autonoma di tale fatto nella produzione del danno, assolutamente inevitabile da parte di lui, in situazione paritetica a quella di un eventuale caso fortuito, rimanendo a carico di esso custode la causa ignota.Per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità, non basta il custode della cosa danneggiante provi, soltanto in via negativa, che il caso non è attribuibile a lui stesso oppure a persona del cui operato egli abbia rispondere; deve invece, provare, in via positiva, che il danno è derivato da caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato.

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